Art. 246.

  1.  L'articolo 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e'
cosi' modificato:
    a)  nel  primo periodo del secondo comma le parole "alle preture"
sono sostituite dalle parole "ai tribunali" e sono aggiunte, in fine,
le  parole  ",  limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme
vigenti  anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo
di  attuazione  della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella
competenza del pretore";
    b)  nel secondo periodo del secondo comma le parole "Davanti alle
medesime  preture"  sono sostituite dalle parole "Davanti ai medesimi
tribunali e negli stessi limiti,".
  2.  Le  disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 8 del
regio decreto legge n. 1578 del 1933, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  si  applicano fino a quando non sara' attuata la
complessiva riforma della professione forense.
 
           Nota all'art. 246:
            - Il testo vigente  dell'art.  8  del  regio  decreto  27
          novembre  1933,  n.  1578 (Ordinamento delle professioni di
          avvocato e  procuratore),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  gennaio  1934, n. 36, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 8. - I laureati in giurisprudenza, che svolgono  la
          pratica  prevista  dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e
          previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo
          studio,  in  un  registro  speciale  tenuto  dal  consiglio
          dell'ordine  degli  avvocati  e  dei  procuratori presso il
          tribunale nel cui circondario hanno la  residenza,  e  sono
          sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
            I  praticanti  procuratori, dopo un anno dalla iscrizione
          nel registro di cui al primo comma, sono  ammessi,  per  un
          periodo   non  superiore  a  sei  anni,  ad  esercitare  il
          patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale  e'
          compreso  l'ordine  circondariale  che  ha  la  tenuta  del
          registro suddetto, limitatamente ai  procedimenti  che,  in
          base   alle   norme  vigenti  anteriormente  alla  data  di
          efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge
          16 luglio 1997, n.  254, rientravano nella  competenza  del
          pretore.  Davanti  ai  medesimi  tribunali  e  negli stessi
          limiti,  in  sede  penale  essi  possono  essere   nominati
          difensori  d'ufficio,  esercitare  le  funzioni di pubblico
          ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come
          difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
            E' condizione per  l'esercizio  del  patrocinio  e  delle
          funzioni  di  cui al secondo comma aver prestato giuramento
          davanti al presidente del tribunale del circondario in  cui
          il  praticante  procuratore  e' iscritto secondo la formula
          seguente: "Consapevole dell'alta dignita' della professione
          forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai
          compiti che  la  legge  mi  affida  con  lealta',  onore  e
          diligenza per i fini della giustizia.".