Art. 247.

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e diventa efficace decorso il termine stabilito
dall'articolo  1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n.
254,  fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,
33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
  2.  Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto
30  gennaio  1941,  n.  12,  introdotto dall'articolo 15 del presente
decreto,  divengono  efficaci  alla  scadenza  del  termine stabilito
dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 19 febbraio 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 247:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 16 luglio
          1997, n.  254 recante: "Delega al Governo per l'istituzione
          del giudice unico di primo grado:
            "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi  per  realizzare  una
          piu'  razionale distribuzione delle competenze degli uffici
          giudiziari,  con  l'osservanza  dei  seguenti  principi   e
          criteri direttivi:
             a)  ristrutturare  gli  uffici giudiziari di primo grado
          secondo il modello del giudice unico;
             b) sopprimere  l'ufficio  del  pretore,  trasferendo  le
          competenze di tale giudice al tribunale;
             c)   stabilire   che,   nel  settore  penale,  salve  la
          composizione e le attribuzioni  della  corte  d'assise,  il
          tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero
          invariabile  di tre componenti, sull'applicazione di misure
          di prevenzione  personali  e  reali  nonche'  sui  seguenti
          reati:
              1)  i  delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera
          a), del codice di procedura penale;
              2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis  del
          codice penale e 2621 del codice civile;
              3)  ogni  delitto  punito  con la pena della reclusione
          superiore nel massimo a venti anni;
              4) i delitti consumati o tentati previsti  dal  capo  I
          del  titolo  II  del  libro  II  del codice penale, esclusi
          quelli di cui all'art.  329, al primo comma dell'art.  331,
          e agli articoli 332, 334 e 335;
              5)  i  delitti  di cui agli articoli 216, 222 e 223 del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
              6) i delitti previsti dalla legge 20  giugno  1952,  n.
          645;  dall'art.    2  della  legge  25 gennaio 1982, n. 17;
          dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
          n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16
          gennaio  1989,  n.  1;  dall'art.  6,  commi  3  e  4,  del
          decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
              7)  altre  eventuali  fattispecie   caratterizzate   da
          particolare  allarme  sociale  o  rilevanti  difficolta' di
          accertamento;
             d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale
          giudica in composizione monocratica;
             e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale
          opera in composizione collegiale,  si  osservano  le  norme
          processuali   vigenti   per   il  procedimento  innanzi  al
          tribunale, mentre nelle restanti materie  si  osservano  le
          norme  processuali  vigenti  per il procedimento innanzi al
          pretore;
             f) stabilire che l'attribuzione degli affari al  giudice
          in  composizione  collegiale o monocratica non si considera
          attinente alla capacita' del  giudice  ne'  al  numero  dei
          giudici necessario per costituire l'organo giudicante;
             g)  stabilire  che, nella materia penale, le parti hanno
          facolta'  di  chiedere,   e   il   giudice   di   disporre,
          l'attribuzione  del procedimento alla composizione ritenuta
          corretta non oltre la conclusione dell'udienza  preliminare
          e,  ove  questa  manchi,  non  oltre  il  compimento  delle
          formalita' di apertura del dibattimento;
             h) prevedere che il giudice per le indagini  preliminari
          sia   diverso   dal   giudice   dell'udienza   preliminare,
          apportando  le  necessarie  modifiche   alle   disposizioni
          dell'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con
          regio   decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
          modificazioni;
             i) sopprimere le attuali sezioni  distaccate  presso  le
          preture   circondariali,  istituendo  ove  occorra  sezioni
          distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti
          in cui il tribunale giudica  in  composizione  monocratica,
          secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei che tengano conto
          della estensione del territorio e del numero  di  abitanti,
          difficolta'  di  collegamenti,  indice  di  contenzioso sia
          civile che penale;
             l) al  solo  fine  di  decongestionare  i  tribunali  di
          Milano,  Roma,  Napoli  e  Palermo,  istituire nei relativi
          circondari nuovi  tribunali,  in  sostituzione  di  sezioni
          distaccate,  con  eventuali accorpamenti anche di territori
          limitrofi non facenti originariamente parte del  territorio
          delle suddette sezioni;
             m)  sopprimere  l'ufficio della procura della Repubblica
          circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della
          Repubblica presso il tribunale;
             n)  stabilire  che,  nel  settore  civile,  il tribunale
          giudica  in  composizione   collegiale,   con   il   numero
          invariabile di tre componenti, per le controversie previste
          nei  numeri  2),  3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma
          dell'art. 48 dell'ordinamento  giudiziario,  approvato  con
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il
          predetto  numero  7), ai giudizi di responsabilita' in esso
          previsti;  individuare,  tenuto   conto   della   oggettiva
          complessita'  giuridica  delle  materie  e  della rilevanza
          economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui
          il tribunale giudica in composizione collegiale;  stabilire
          che,  per  il  resto,  il tribunale giudica in composizione
          monocratica;
             o)  trasferire  alle  amministrazioni   interessate   le
          funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se
          prive  di collegamento con l'esercizio della giurisdizione;
          attribuire al  tribunale  in  composizione  monocratica  le
          funzioni   amministrative  attualmente  di  competenza  del
          pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
             p)  prevedere  che,  fermo  il  disposto  dell'art.  34,
          secondo  comma,  del  codice di procedura civile, l'appello
          nelle materie civili nelle quali e' competente il tribunale
          sia devoluto  alla  corte  d'appello,  ovvero  ad  apposite
          sezioni  specializzate  della  corte d'appello allorche' in
          primo grado siano previste sezioni specializzate;
             q)  escludere  che  la  ridistribuzione   degli   uffici
          giudiziari  comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello Stato;
             r) stabilire che le disposizioni contenute  nei  decreti
          legislativi  di  cui al presente articolo abbiano efficacia
          centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.
            2. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro  lo  stesso
          termine   di  cui  al  comma  1,  le  norme  necessarie  al
          coordinamento delle disposizioni  dei  decreti  legislativi
          con  tutte  le  altre  leggi  dello  Stato  e la disciplina
          transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei
          procedimenti pendenti, civili e penali,  fissando  le  fasi
          oltre  le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio
          secondo le nuove  regole  di  competenza  e  stabilendo  le
          relative condizioni.
            3.  Gli  schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
          Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche'
          sia espresso dalle  competenti  commissioni  permanenti  un
          motivato  parere  entro il termine di quaranta giorni dalla
          data della trasmissione, decorso' il quale i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza del parere.
            4.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi, il Governo  puo'  emanare
          disposizioni  correttive nel rispetto dei criteri di cui al
          comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.".