Art. 294 
 
 
                     Rinvio alle norme speciali 
 
    1.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  regolata  dalle
disposizioni  del  presente  titolo,  salvo  che  le  leggi  speciali
dispongano diversamente. 
    2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267  contenuti  in
leggi speciali in materia di liquidazione  coatta  amministrativa  si
intendono fatti alle disposizioni del presente codice della  crisi  e
dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 
    3. Le disposizioni di questo titolo non si  applicano  agli  enti
pubblici. 
 
          Note all'art. 294: 
 
              - Il  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  reca:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta amministrativa.".