(Trattato-art. 290)
 
                              Art. 290 
 
 
  I sudditi delle Potenze alleate e associate, i loro beni e le  loro
navi e galleggianti godranno nei porti e  sulle  vie  di  navigazione
interna dell'Austria di un trattamento eguale, sotto ogni riguardo, a
quello dei sudditi, dei beni e delle navi galleggianti austriaci. 
 
  In particolare, le navi e i galleggianti  di  una  qualunque  delle
Potenze alleate e associate saranno autorizzati a  trasportare  merci
di ogni specie e viaggiatori  a  destinazione  o  in  provenienza  di
qualunque porto o localita' situati sul  territorio  dell'Austria,  a
cui le navi e i  galleggianti  austriaci  possono  avere  accesso,  a
condizioni che non siano piu' onerose di quelle applicate nel caso di
navi e galleggianti nazionali;  saranno  trattate  in  condizione  di
uguaglianza con le navi o i  galleggianti  nazionali;  per  cio'  che
concerne le  facilitazioni  e  le  tasse  portuali  di  ogni  genere,
comprese le facilitazioni di sosta, di scarico e carico, i diritti  e
le tasse di tonnellaggio, di banchina, di  pilotaggio,  di  faro,  di
quarantena, e ogni diritto  e  tassa  analoga  di  qualsiasi  specie,
percepiti a nome e per conto del Governo, di funzionari pubblici,  di
privati, di corporazioni o di aziende d'ogni specie. 
 
  Nel caso che l'Austria accordasse a una  delle  Potenze  alleate  e
associate od a qualsiasi Alta Potenza  straniera  un  trattamento  di
preferenza,  questo  regime  sara'  esteso  senza  ritardo  e   senza
condizioni a tutte le Potenze alleate e associate. 
 
  Non saranno posti altri impedimenti alla circolazione delle persone
e delle navi o dei galleggianti, tranne quelli  che  risultano  dalle
disposizioni relative alle dogane, alla  polizia,  alle  prescrizioni
sanitarie, alla emigrazione o all'immigrazione, e all'importazione  o
all'esportazione delle merci proibite. Queste  disposizioni  dovranno
essere ragionevoli ed  uniformi,  e  non  ostacolare  inutilmente  il
traffico.