(Regolamento-art. 464)
 
                              Art. 464. 
 
 
  Le vincite al lotto sono pagate o dai ricevitori  presso  i  banchi
del lotto con i fondi  della  riscossione,  sulla  presentazione  dei
biglietti vincenti; oppure dalle sezioni della tesoreria  provinciale
sovra  ordini  spediti  dalle  intendenze   di   finanza   sedi   dei
compartimenti del lotto. 
 
  I pagamenti per mezzo dei ricevitori, il modo di renderne conto  ed
il  procedimento  pel  rimborso,  mediante  ordini  convertibili   in
quietanze di entrata, sono disciplinati dal regolamento speciale  per
codesto  servizio  in  tutto  cio'  che  non  e'   prescritto   dalle
disposizioni del presente regolamento generale.