(Regolamento-art. 465)
 
                              Art. 465. 
 
 
  Gli ordini di pagamento  delle  intendenze  di  finanza,  sedi  dei
compartimenti  del  lotto,  possono  essere  emessi  a   favore   dei
ricevitori per l'importo dei biglietti  vincenti  da  essi  prodotti,
oppure a favore direttamente dei giuocatori  pei  biglietti  da  loro
stessi presentati alle intendenze medesime. 
 
  Gli ordini devono essere corredati dei biglietti  relativi  forniti
del visto-buono per la somma da pagarsi, firmato  dal  prefetto,  dal
sindaco  e  dall'intendente  di  finanza.  A  quelli  in  favore  dei
ricevitori  dev'essere  inoltre  unito  uno  degli  originali   della
ricevuta dai medesimi rilasciata in doppio all'atto  del  ricevimento
dei biglietti vincenti, nel solo caso pero' in cui siano  da  pagarsi
vincite per un importo eccedente la cauzione dei ricevitori.