(Regolamento-art. 468)
 
                              Art. 468. 
 
 
  Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si
fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui e' parola
nell'ultimo capoverso dell'articolo 465, quando l'importo da  pagarsi
superi la cauzione, cio' che deve essere espresso sugli ordini; e per
quelli  a  favore  dei  giuocatori,  la  ricevuta  data  loro   dalla
intendenza di finanza cui produssero i biglietti. La  prima  ricevuta
dev'essere unita all'ordine  relativo;  la  seconda  restituita  alla
intendenza medesima  a  mezzo  della  delegazione  del  tesoro  della
provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto. 
 
  Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in  uscita
i relativi ordini estinti. 
 
  Sui biglietti vincenti che  trovansi  a  corredo  degli  ordini  di
pagamento, e precisamente dove e' indicato il prezzo della  giuocata,
i tesorieri appongono il marchio colla dizione «pagato».