Art. 468. Le sezioni di tesoreria, per gli ordini a favore dei ricevitori, si fanno consegnare il secondo originale della ricevuta di cui e' parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 465, quando l'importo da pagarsi superi la cauzione, cio' che deve essere espresso sugli ordini; e per quelli a favore dei giuocatori, la ricevuta data loro dalla intendenza di finanza cui produssero i biglietti. La prima ricevuta dev'essere unita all'ordine relativo; la seconda restituita alla intendenza medesima a mezzo della delegazione del tesoro della provincia sulla cui sezione di tesoreria l'ordine fu tratto. Effettuano poscia i pagamenti, e portano definitivamente in uscita i relativi ordini estinti. Sui biglietti vincenti che trovansi a corredo degli ordini di pagamento, e precisamente dove e' indicato il prezzo della giuocata, i tesorieri appongono il marchio colla dizione «pagato».