(Regolamento-art. 469)
 
                              Art. 469. 
 
 
  Per le vincite pagate dai ricevitori coi fondi  della  riscossione,
l'intendenza di finanza sede di ciascun  compartimento,  eseguite  le
verificazioni prescritte dai  regolamenti  e  dalle  disposizioni  in
vigore spedisce ogni quadrimestre un ordine collettivo  di  pagamento
sulla  sezione  di  tesoreria  della  sede  predetta  commutabile  in
quietanza a favore del magazziniere-contabile  del  compartimento  in
conto  del  debito  di  questo  per  eseguite   somministrazioni   di
registri-valore  ai  dipendenti  ricevitori  del  lotto  e  trasmette
l'ordine   medesimo   alla   delegazione   del    tesoro,    inviando
contemporaneamente i biglietti vincenti alla direzione  generale  del
tesoro, la quale ne cura a suo tempo l'unione al conto giudiziale  da
rendersi  dall'istituto  incaricato  del  servizio  della   tesoreria
provinciale. 
 
  La delegazione del tesoro invia alla sezione di tesoreria  l'ordine
collettivo e cura che ne sia riportato l'ammontare in  uscita  e  che
venga contemporaneamente emessa la corrispondente quietanza.