(Codice di procedura penale-art. 511)
 
                              Art. 511 
 
                      (Motivi e casi d'appello) 
 
  L'appello e' proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo
ottavo del titolo quarto del libro primo. 
 
  L'appello, oltre che nei casi e  con  gli  effetti  determinati  da
particolari  disposizioni,   puo'   proporsi   contro   le   sentenze
pronunciate nel giudizio e indicate negli articoli seguenti.