(Codice di procedura penale-art. 512)
 
                              Art. 512 
 
                (Appello contro sentenze del pretore) 
 
  Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 
 
  1° l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli  e'
stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria  superiore  a
lire duemila ovvero quando egli e'  stato  dichiarato  delinquente  o
contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 
 
  2° l'imputato, nel caso di  proscioglimento  per  insufficienza  di
prove o per concessione  del  perdono  giudiziale,  se  l'imputazione
riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena  della
reclusione; 
 
  3°  il  rappresentante  del  pubblico  ministero  nel  dibattimento
davanti  al  pretore  e  il  procuratore  del   Re,   nel   caso   di
proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto per il  quale
la legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione;  e,  nel  caso  di
condanna, se e'  stata  inflitta  una  pena  detentiva,  o  una  pena
pecuniaria superiore a lire duemila.