Art. 512 (Appello contro sentenze del pretore) Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 1° l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli e' stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire duemila ovvero quando egli e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 2° l'imputato, nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; 3° il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore del Re, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; e, nel caso di condanna, se e' stata inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire duemila.