(Codice di procedura penale-art. 513)
 
                              Art. 513 
 
               (Appello contro sentenze del tribunale) 
 
  Contro le sentenze del tribunale, comprese  quelle  pronunciate  in
seguito alla rimessione preveduta  dal  capoverso  dell'articolo  31,
possono appellare alla corte d'appello, salvo che la  legge  disponga
altrimenti: 
 
  1° l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli  e'
stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria  superiore  a
lire duemila ovvero quando egli e'  stato  dichiarato  delinquente  o
contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 
 
  2° l'imputato, nel caso di  proscioglimento  per  insufficienza  di
prove o per concessione  del  perdono  giudiziale,  se  l'imputazione
riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena  della
reclusione; 
 
  3° il procuratore del Re e il procuratore generale presso la  corte
d'appello, nel caso di proscioglimento, se  l'imputazione  riguardava
un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione;
e, nel caso di condanna, se e' stata inflitta una pena  detentiva,  o
una pena pecuniaria superiore a lire duemila.