Art. 513 (Appello contro sentenze del tribunale) Contro le sentenze del tribunale, comprese quelle pronunciate in seguito alla rimessione preveduta dal capoverso dell'articolo 31, possono appellare alla corte d'appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1° l'imputato, nel caso di condanna, quando con la sentenza gli e' stata inflitta una pena detentiva o una pena pecuniaria superiore a lire duemila ovvero quando egli e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 2° l'imputato, nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; 3° il procuratore del Re e il procuratore generale presso la corte d'appello, nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione; e, nel caso di condanna, se e' stata inflitta una pena detentiva, o una pena pecuniaria superiore a lire duemila.