(Codice di procedura penale-art. 515)
 
                              Art. 515 
 
(Cognizione del giudice d'appello. Appello incidentale  del  pubblico
                             ministero) 
 
  L'appello  tanto  del  pubblico  ministero   quanto   dell'imputato
attribuisce al  giudice  superiore  la  cognizione  del  procedimento
limitatamente ai punti della decisione  ai  quali  si  riferiscono  i
motivi proposti. 
 
  Entro questi limiti, quando appellante e' il pubblico ministero: 
 
  1° se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice  puo'
entro i limiti della competenza del giudice di primo  grado  dare  al
reato una diversa definizione anche piu' grave, mutare  la  specie  o
aumentare la quantita' della  pena,  revocare  benefici  e  applicare
quando occorre le misure di  sicurezza  e  ogni  altro  provvedimento
imposto o consentito dalla legge; 
 
  2° se  l'appello  riguarda  una  sentenza  di  proscioglimento,  il
giudice pronunciando condanna puo' applicare insieme con la pena  gli
altri provvedimenti menzionati nel numero 1°; 
 
  3° se l'appello  riguarda  una  sentenza  di  condanna  ovvero  una
sentenza  di  proscioglimento,  il  giudice  che  la  conferma   puo'
applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla  legge,
le misure di sicurezza. 
 
  Quando l' appellante e' il  solo  imputato,  il  giudice  non  puo'
infliggere una pena piu' grave per specie o quantita',  ne'  revocare
benefici, salva la facolta', entro  i  limiti  indicati  nella  prima
parte di questo articolo, di dare al reato  una  diversa  definizione
anche piu' grave,  purche'  non  venga  superata  la  competenza  del
giudice di primo grado. 
 
  Quando l'appello e' stato proposto dal solo imputato,  il  pubblico
ministero presso il giudice d'appello, entro otto giorni da quello in
cui  riceve  la  comunicazione  prescritta  nell'articolo  517,  puo'
presentare dichiarazione d'appello incidentale nella cancelleria  del
giudice predetto. Con la dichiarazione  devono  essere  presentati  i
motivi a  pena  di  decadenza.  L'appello  incidentale  del  pubblico
ministero  produce  gli  effetti  preveduti  dal  primo  capoverso  e
mantiene efficacia nonostante la  successiva  rinuncia  dell'imputato
alla  propria  impugnazione.  L'appello  incidentale   del   pubblico
ministero  non  produce  effetto  in  confronto  del  coimputato  non
appellante che non ha partecipato al giudizio d'appello.