Art. 515 (Cognizione del giudice d'appello. Appello incidentale del pubblico ministero) L'appello tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al giudice superiore la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Entro questi limiti, quando appellante e' il pubblico ministero: 1° se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice puo' entro i limiti della competenza del giudice di primo grado dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, mutare la specie o aumentare la quantita' della pena, revocare benefici e applicare quando occorre le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge; 2° se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice pronunciando condanna puo' applicare insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel numero 1°; 3° se l'appello riguarda una sentenza di condanna ovvero una sentenza di proscioglimento, il giudice che la conferma puo' applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le misure di sicurezza. Quando l' appellante e' il solo imputato, il giudice non puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita', ne' revocare benefici, salva la facolta', entro i limiti indicati nella prima parte di questo articolo, di dare al reato una diversa definizione anche piu' grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di primo grado. Quando l'appello e' stato proposto dal solo imputato, il pubblico ministero presso il giudice d'appello, entro otto giorni da quello in cui riceve la comunicazione prescritta nell'articolo 517, puo' presentare dichiarazione d'appello incidentale nella cancelleria del giudice predetto. Con la dichiarazione devono essere presentati i motivi a pena di decadenza. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti preveduti dal primo capoverso e mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia dell'imputato alla propria impugnazione. L'appello incidentale del pubblico ministero non produce effetto in confronto del coimputato non appellante che non ha partecipato al giudizio d'appello.