(Codice di procedura penale-art. 516)
 
                              Art. 516 
 
          (Appello dell'imputato per gli interessi civili) 
 
  L'imputato puo' appellare contro le disposizioni della sentenza  di
proscioglimento  relative  alle  istanze  da  lui  proposte  per   il
risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese. 
 
  L'imputato puo' appellare anche contro le sole  disposizioni  della
sentenza di condanna relative al risarcimento dei danni cagionati dal
reato e alle restituzioni.