Art. 517 (Atti preliminari al giudizio d'appello) Gli atti indicati nell'articolo 208, appena pervengono nella cancelleria, sono comunicati al pubblico ministero. Esaminati gli atti, il pubblico ministero li restituisce alla cancelleria e il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello e' proposto per i soli interessi civili. Il presidente dispone inoltre in ogni caso la citazione della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. Il decreto di citazione, osservate le prescrizioni stabilite nei numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6° dell'articolo 407, e' notificato alle parti predette, a pena di nullita'. Il termine minimo per comparire e' di dieci giorni davanti al tribunale e di quindici giorni davanti alla corte. Si osserva la disposizione dell'articolo 410. Il decreto di citazione e' nullo per le cause indicate nell'articolo 412, esclusa quella che concerne la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta del procuratore del Re.