(Codice di procedura penale-art. 517)
 
                              Art. 517 
 
              (Atti preliminari al giudizio d'appello) 
 
  Gli  atti  indicati  nell'articolo  208,  appena  pervengono  nella
cancelleria, sono comunicati al  pubblico  ministero.  Esaminati  gli
atti, il pubblico ministero li  restituisce  alla  cancelleria  e  il
presidente  ordina   senza   ritardo   la   citazione   dell'imputato
appellante; ordina pure quella dell'imputato che non ha appellato, se
vi e' appello del pubblico ministero o se  ricorre  alcuno  dei  casi
contemplati nell'articolo 203 ovvero se l'appello e' proposto  per  i
soli interessi civili. 
 
  Il presidente dispone inoltre  in  ogni  caso  la  citazione  della
persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e
della parte civile; questa e' citata anche  quando  ha  appellato  il
solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 
 
  Il decreto di citazione, osservate le  prescrizioni  stabilite  nei
numeri 1°, 2°, 3°, 4° e 6°  dell'articolo  407,  e'  notificato  alle
parti predette, a pena di nullita'. 
 
  Il termine minimo per comparire  e'  di  dieci  giorni  davanti  al
tribunale e di quindici giorni davanti alla corte. 
 
  Si osserva la disposizione dell'articolo 410. 
 
  Il  decreto  di  citazione  e'  nullo   per   le   cause   indicate
nell'articolo 412, esclusa quella che concerne la sentenza di  rinvio
a giudizio o la richiesta del procuratore del Re.