Art. 518 (Dibattimento d'appello) Il presidente o un giudice da lui delegato, prima che si proceda all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo. La lettura degli atti e' limitata a quelli per i quali ne e' riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal presidente d'ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il tribunale o la corte provvede con ordinanza. Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono periti o consulenti tecnici. Nella discussione parla per primo l'appellante. L'imputato non appellante, la persona civilmente obbligata per l'ammenda, il responsabile civile e la parte civile, anche se non appellanti, qualora siano stati citati, sono ammessi alla discussione e possono concludere. L'imputato e il difensore devono avere per ultimi la parola, se la domandano. Il difensore che gia' ha concluso e' ammesso a parlare per ultimo soltanto per brevi dichiarazioni. Quando hanno appellato tanto il pubblico ministero quanto l'imputato o il suo difensore, il pubblico ministero deve parlare prima del difensore.