(Codice di procedura penale-art. 518)
 
                              Art. 518 
 
                      (Dibattimento d'appello) 
 
  Il presidente o un giudice da lui delegato, prima  che  si  proceda
all'interrogatorio dell'imputato, fa la relazione dei fatti che hanno
determinato il procedimento e dello svolgimento di questo. 
 
  La lettura degli atti e' limitata  a  quelli  per  i  quali  ne  e'
riconosciuta la necessita', ed e' disposta dal  presidente  d'ufficio
ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad  istanza
delle parti private. Quando il presidente non intende aderire a  tale
richiesta o istanza, o sorge opposizione, il  tribunale  o  la  corte
provvede con ordinanza. 
 
  Non si procede all'esame di testimoni e non intervengono  periti  o
consulenti tecnici. 
 
  Nella discussione parla  per  primo  l'appellante.  L'imputato  non
appellante,  la  persona  civilmente  obbligata  per  l'ammenda,   il
responsabile civile e la  parte  civile,  anche  se  non  appellanti,
qualora siano stati citati, sono ammessi alla discussione  e  possono
concludere. L'imputato e il difensore  devono  avere  per  ultimi  la
parola, se la domandano. Il difensore che gia' ha concluso e' ammesso
a parlare per ultimo soltanto per brevi dichiarazioni.  Quando  hanno
appellato tanto il pubblico ministero  quanto  l'imputato  o  il  suo
difensore, il pubblico ministero deve parlare prima del difensore.