Art. 522 (Questioni di nullita') Se nel giudizio di primo grado si e' verificata la nullita' indicata nel secondo capoverso dell'articolo 445, il giudice d'appello pronuncia sentenza con la quale, annullata la decisione appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero. Il giudice d'appello, se accerta alcuna delle nullita' indicate nell'articolo 185, e questa non e' stata sanata a norma dell'articolo 187, ritiene il giudizio e pronuncia ordinanza con cui dispone la rinnovazione del dibattimento; decide quindi in merito inappellabilmente. Se si tratta di altre nullita' che non sono state sanate, il giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora riconosca che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato e' estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice d'appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del dibattimento e decide in merito inappellabilmente.