(Codice di procedura penale-art. 522)
 
                              Art. 522 
 
                       (Questioni di nullita') 
 
  Se nel giudizio  di  primo  grado  si  e'  verificata  la  nullita'
indicata  nel  secondo  capoverso  dell'articolo  445,   il   giudice
d'appello pronuncia sentenza con la  quale,  annullata  la  decisione
appellata, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero. 
 
  Il giudice d'appello, se accerta  alcuna  delle  nullita'  indicate
nell'articolo 185, e questa non e' stata sanata a norma dell'articolo
187, ritiene il giudizio e pronuncia ordinanza  con  cui  dispone  la
rinnovazione   del   dibattimento;   decide    quindi    in    merito
inappellabilmente. 
 
  Se si tratta di altre  nullita'  che  non  sono  state  sanate,  il
giudice d'appello puo' ordinare la rinnovazione degli  atti  nulli  o
anche, dichiarata la nullita', decidere in merito, qualora  riconosca
che l'atto nullo non fornisce elementi necessari al giudizio. 
 
  Quando il giudice di primo grado ha  dichiarato  che  il  reato  e'
estinto  o  che  l'azione  penale  non  poteva  essere   iniziata   o
proseguita,  il  giudice  d'appello,  se   riconosce   erronea   tale
dichiarazione, ordina occorrendo la rinnovazione del  dibattimento  e
decide in merito inappellabilmente.