Art. 523 (Sentenza d'appello) Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, il giudice d'appello in seguito al dibattimento pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata. L'imputato prosciolto, che e' detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta' personale, deve essere immediatamente liberato. Copia della sentenza del giudice d'appello con gli atti del procedimento e' trasmessa senza ritardo a cura del cancelliere al giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione, e non e' stato proposto ricorso per cassazione.