(Codice di procedura penale-art. 523)
 
                              Art. 523 
 
                        (Sentenza d'appello) 
 
  Fuori dei  casi  preveduti  dall'articolo  precedente,  il  giudice
d'appello in seguito al dibattimento pronuncia sentenza con la  quale
conferma o riforma la sentenza appellata. 
 
  L'imputato prosciolto, che e' detenuto o soggetto ad altri  vincoli
della liberta' personale, deve essere immediatamente liberato. 
 
  Copia della  sentenza  del  giudice  d'appello  con  gli  atti  del
procedimento e' trasmessa senza ritardo a  cura  del  cancelliere  al
giudice di primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione,
e non e' stato proposto ricorso per cassazione.