(Testo unico-art. 261)
                              Art. 261. 
 
(Art. 3, R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  43,  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n.  1604  -  Art.  2,  comma  1°,  R.
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130 - Art.  3,  R.  decreto-legge  5
                        gennaio 1933, n. 29). 
 
  Di  regola,  salvo  speciali  esigenze  di  servizio,  le  funzioni
direttive presso gli Osservatori sono esercitate: 
  a)  per  gli  Osservatori  di  Milano,  Napoli,  Trieste  e  Teramo
(Collurania) dai direttori di cui  alla  lettera  a)  del  precedente
articolo; 
  b) per l'Osservatorio  di  Firenze  (Arcetri)  dal  titolare  della
cattedra di astronomia della R. Universita' di Firenze; 
  c) per gli altri Osservatori da un  astronomo  o  da  un  astronomo
aggiunto designato dal Ministro. 
  Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista  la  Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e  naturali,  ove  lo  statuto  delle
rispettive  Universita'  preveda  nell'ordinamento  didattico   della
predetta  Facolta'  l'insegnamento  di   astronomia,   la   direzione
dell'Osservatorio e' affidata al professore ufficiale di  astronomia.
A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.