Art. 261. (Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 43, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130 - Art. 3, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29). Di regola, salvo speciali esigenze di servizio, le funzioni direttive presso gli Osservatori sono esercitate: a) per gli Osservatori di Milano, Napoli, Trieste e Teramo (Collurania) dai direttori di cui alla lettera a) del precedente articolo; b) per l'Osservatorio di Firenze (Arcetri) dal titolare della cattedra di astronomia della R. Universita' di Firenze; c) per gli altri Osservatori da un astronomo o da un astronomo aggiunto designato dal Ministro. Tuttavia, nelle sedi universitarie nelle quali esista la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ove lo statuto delle rispettive Universita' preveda nell'ordinamento didattico della predetta Facolta' l'insegnamento di astronomia, la direzione dell'Osservatorio e' affidata al professore ufficiale di astronomia. A quest'ultimo non spetta per tale ufficio alcuna retribuzione.