(Testo unico-art. 262)
                              Art. 262. 
 
(Art. 4, R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  43,  R.
              decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604). 
 
  I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260 sono  nominati  in
seguito a concorso per titoli. 
  La Commissione giudicatrice del  concorso  e'  composta  di  cinque
membri, nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore
dell'educazione nazionale. 
  I predetti direttori sono  equiparati  ai  professori  universitari
ordinari  e  ad  essi  sono  estese,  in   quanto   applicabili,   le
disposizioni  vigenti  sullo  stato  giuridico   ed   economico   dei
professori universitari.