Art. 262. (Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 43, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604). I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260 sono nominati in seguito a concorso per titoli. La Commissione giudicatrice del concorso e' composta di cinque membri, nominati dal Ministro su designazione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale. I predetti direttori sono equiparati ai professori universitari ordinari e ad essi sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.