Art. 263. (Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 45, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 67, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Ai posti di assistente negli Osservatori si provvede per concorso tra laureati in matematica o in fisica o in ingegneria o in discipline nautiche. Gli assistenti sono nominati per un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati di anno in anno. Dopo almeno un triennio di lodevole servizio, possono conseguire, su proposta dei direttori, la stabilita' nell'ufficio. Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso tra gli assistenti; a quelli di astronomo di 2a classe, per concorso tra gli astronomi aggiunti e gli assistenti, che siano in servizio da almeno due anni solari. Agli effetti dell'ammissione ai concorsi per i posti di astronomo e astronomo aggiunto, gli aiuti ed assistenti di ruolo, addetti a cattedre di astronomia negl'Istituti d'istruzione superiore, sono equiparati agli assistenti degli Osservatori astronomici. Gli astronomi aggiunti e gli astronomi sono nominati stabilmente. Le promozioni al grado di astronomo di 1ª classe sono Conferite ad astronomi di 2ª classe, per merito comparativo, a giudizio del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale. I concorsi di cui al presente articolo sono per titoli e vengono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della educazione nazionale e composte di cinque membri, dei quali tre scelti fra i direttori di Osservatori astronomici e due fra i professori universitari di ruolo.