Art. 264. (Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 43 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29). I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260 possono, con il loro consenso e udito il parere dei Consiglio superiore dell'educazione nazionale, essere trasferiti a cattedre di astronomia o di materia affine, presso le Universita' e gli Istituti superiori, qualora le competenti Facolta' ne facciano proposta a norma dell'art. 93. I trasferimenti da uno ad altro Osservatorio sono disposti per ragioni di servizio o per domanda. Il personale scientifico della Stazione astronomica di Carloforte e' ad essa assegnato su designazione della presidenza della Commissione geodetica italiana. Di regola la permanenza di tale personale nell'isola non superera' la durata di quattro anni, sempreche' le esigenze del servizio lo consentano.