(Testo unico-art. 264)
                              Art. 264. 
 
(Art. 7,  R.  decreto  31  dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  43  R.
decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, R. decreto-legge  5
                        gennaio 1933, n. 29). 
 
  I direttori di cui alla lettera a) dell'art. 260  possono,  con  il
loro  consenso  e   udito   il   parere   dei   Consiglio   superiore
dell'educazione nazionale, essere trasferiti a cattedre di astronomia
o di materia affine, presso le Universita' e gli Istituti  superiori,
qualora le competenti Facolta' ne facciano proposta a norma dell'art.
93. 
  I trasferimenti da uno ad  altro  Osservatorio  sono  disposti  per
ragioni di servizio o per domanda. 
  Il personale scientifico della Stazione astronomica  di  Carloforte
e'  ad  essa  assegnato  su  designazione  della   presidenza   della
Commissione geodetica italiana.  Di  regola  la  permanenza  di  tale
personale  nell'isola  non  superera'  la  durata  di  quattro  anni,
sempreche' le esigenze del servizio lo consentano.