(Testo unico-art. 265)
                              Art. 265. 
 
           (Art. 6, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160). 
 
  I tecnici e subalterni sono nominati con decreto  Ministeriale  per
un anno solare e, sulla proposta dei rispettivi direttori, confermati
di anno in anno. Trascorso almeno  un  triennio,  ove  abbiano  fatto
buona prova,  possono,  su  proposta  dei  direttori,  conseguire  la
stabilita' nell'ufficio.