(Testo unico-art. 266)
                              Art. 266. 
 
(Articoli 9, 2° comma e 10, R.  decreto-legge  27  ottobre  1926,  n.
                               1933). 
 
  Al R. Osservatorio vesuviano e' preposto un direttore compreso  nel
numero dei professori di ruolo di cui alla tabella D. 
  La nomina e la condizione giuridica  del  direttore  sono  regolate
dalle disposizioni degli articoli 262 e 264. 
  Il direttore anzidetto, nella  gestione  tecnica  e  amministrativa
dell'Osservatorio,  e'  assistito  da  un   Comitato   composto   dai
professori titolari di fisica terrestre, geografia fisica, geologia e
chimica generale presso la R. Universita' di Napoli. 
  In caso di vacanza del  posto,  l'incarico  della  direzione  sara'
conferito dal Ministro su designazione del Comitato predetto. 
  All'incaricato spetta una retribuzione in ragione di annue L. 4000,
ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge  20  novembre
1930, n. 1491.