(Testo unico-art. 268)
                              Art. 268. 
 
          (Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160). 
 
  Al personale scientifico di cui alla lettera  b)  del  comma  primo
dell'art. 260, al personale tecnico e  subalterno  degli  Osservatori
astronomici ed al personale dell'Osservatorio vesuviano si  applicano
in quanto non contrastino  con  le  norme  del  presente  T.  U.,  le
disposizioni sullo  stato  giuridico  degli  impiegati  civili  dello
Stato.