Art. 268. (Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160). Al personale scientifico di cui alla lettera b) del comma primo dell'art. 260, al personale tecnico e subalterno degli Osservatori astronomici ed al personale dell'Osservatorio vesuviano si applicano in quanto non contrastino con le norme del presente T. U., le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.