(Testo unico-art. 269)
                              Art. 269. 
 
(Art. 11, R. decreto 31 dicembre  1923,  n.  3160  -  Art.  2,  comma
          ultimo, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130). 
 
  Nella gestione dei fondi assegnati  dal  Ministero  dell'educazione
nazionale agli Osservatori astronomici ed all'Osservatorio  vesuviano
si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.  decreto  20
luglio 1922, n. 1216. 
  La   R.   Universita'   di   Firenze    continuera'    a    valersi
dell'Osservatorio di Arcetri  per  l'insegnamento  dell'astronomia  e
concorrera' nelle spese di manutenzione dell'Istituto con  una  somma
annua non inferiore  a  quella  corrispostagli  nell'anno  accademico
1924-25,  tenuto  conto  peraltro  delle   riduzioni   apportate   ai
contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.