Art. 269. (Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160 - Art. 2, comma ultimo, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 130). Nella gestione dei fondi assegnati dal Ministero dell'educazione nazionale agli Osservatori astronomici ed all'Osservatorio vesuviano si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216. La R. Universita' di Firenze continuera' a valersi dell'Osservatorio di Arcetri per l'insegnamento dell'astronomia e concorrera' nelle spese di manutenzione dell'Istituto con una somma annua non inferiore a quella corrispostagli nell'anno accademico 1924-25, tenuto conto peraltro delle riduzioni apportate ai contributi statali da provvedimenti finanziari di indole generale.