(Testo unico-art. 270)
                              Art. 270. 
 
        (Art. 11, R. decreto-legge 27 ottobre 1920, n. 1933). 
 
  I ruoli del personale scientifico e tecnico  dei  Regi  Osservatori
astronomici e vesuviano s'intendono  ad  ogni  effetto  compresi  nei
ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.