Art. 270. (Art. 11, R. decreto-legge 27 ottobre 1920, n. 1933). I ruoli del personale scientifico e tecnico dei Regi Osservatori astronomici e vesuviano s'intendono ad ogni effetto compresi nei ruoli di cui all'art. 14 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.