Art. 469.
(Avarie comuni).
Le spese e i danni direttamente prodotti dai provvedimenti
ragionevolmente presi, a norma dell'articolo 302, dal comandante, o
da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione, sono avarie
comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla spedizione
stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non sia quello
stesso che si sarebbe necessariamente verificato secondo il corso
naturale degli eventi.