(Codice della navigazione-art. 469)
                              Art. 469. 
                          (Avarie comuni). 
 
  Le  spese  e  i  danni  direttamente  prodotti  dai   provvedimenti
ragionevolmente presi, a norma dell'articolo 302, dal  comandante,  o
da altri in sua vece, per la salvezza della spedizione,  sono  avarie
comuni e vengono ripartiti fra tutti gli interessati alla  spedizione
stessa, sempre che il danno volontariamente prodotto non  sia  quello
stesso che si sarebbe necessariamente  verificato  secondo  il  corso
naturale degli eventi.