Art. 470.
(Formazione della massa creditoria).
Ciascuno dei danneggiati partecipa alla formazione della massa
creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare dei danni
effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza del
provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i danni che
siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo e di armamento
della nave non descritti nell'inventario ovvero su provviste di
bordo, su cose caricate clandestinamente o scientemente dichiarate
dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in
viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio dal porto
di caricamento.