(Codice della navigazione-art. 470)
                              Art. 470. 
                (Formazione della massa creditoria). 
 
  Ciascuno dei danneggiati  partecipa  alla  formazione  della  massa
creditoria, e concorre alla ripartizione, per l'ammontare  dei  danni
effettivamente incidenti sui suoi beni, come diretta conseguenza  del
provvedimento preso dal comandante, fatta eccezione per i  danni  che
siano caduti su attrezzi e altri oggetti di corredo  e  di  armamento
della nave non  descritti  nell'inventario  ovvero  su  provviste  di
bordo, su cose caricate clandestinamente  o  scientemente  dichiarate
dal caricatore in maniera inesatta, su cose caricate sopra coperta in
viaggi marittimi che superano le ottanta miglia di raggio  dal  porto
di caricamento.