(Codice della navigazione-art. 471)
                              Art. 471. 
                        (Spese eccezionali). 
 
  Per quanto concerne le spese eccezionali,  il  danno  da  ammettere
nella massa creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata,
ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza  della
spedizione e che con altra maggiore e' stata sostituita. 
 
  A tali spese devono essere  aggiunti  gli  interessi  del  prestito
contratto per conseguire  la  somma  necessaria,  il  maggior  valore
dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche' i
premi di assicurazione relativi all'operazione. 
 
  Dalle  spese   devono   invece   essere   dedotti   gli   eventuali
miglioramenti apportati per differenza tra  il  nuovo  e  il  vecchio
nelle riparazioni effettuate.