Art. 471.
(Spese eccezionali).
Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere
nella massa creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata,
ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della
spedizione e che con altra maggiore e' stata sostituita.
A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito
contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore
dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche' i
premi di assicurazione relativi all'operazione.
Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali
miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio
nelle riparazioni effettuate.