(Codice della navigazione-art. 472)
                              Art. 472. 
                         (Perdita del nolo). 
 
  Per quanto concerne i noli perduti, il  danno  da  ammettere  nella
massa creditoria e' valutato sulla base dell'ammontare  lordo,  fatta
deduzione dei noli guadagnati per le merci caricate in sostituzione e
delle spese che la perdita ha consentito di risparmiare.