(Codice della navigazione-art. 476)
                              Art. 476. 
              (Contribuzione della nave e del carico). 
 
  Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra  cosa  che
si  trovi  a  bordo,  la  partecipazione  alla  massa  debitoria   e'
determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al  termine
del viaggio, o, se si tratta di viaggio  circolare,  al  termine  del
viaggio contributivo. 
 
  Da tale valore deve  essere  fatta  peraltro  deduzione  dei  danni
subiti indipendentemente dal provvedimento volontario,  anteriormente
o successivamente allo stesso, e delle spese  che  sono  o  sarebbero
state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.