Art. 476.
(Contribuzione della nave e del carico).
Per quanto concerne la nave, il carico e qualsiasi altra cosa che
si trovi a bordo, la partecipazione alla massa debitoria e'
determinata sulla base del valore effettivo o presumibile al termine
del viaggio, o, se si tratta di viaggio circolare, al termine del
viaggio contributivo.
Da tale valore deve essere fatta peraltro deduzione dei danni
subiti indipendentemente dal provvedimento volontario, anteriormente
o successivamente allo stesso, e delle spese che sono o sarebbero
state risparmiate in caso di perdita delle cose medesime.