Art. 478.
(Indicazioni del caricatore circa le merci).
Agli effetti della formazione cosi' della massa creditoria come di
quella debitoria, in caso di dichiarazione di valore fatta dal
caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova contraria
che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o al
termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato.
Ove il valore dichiarato risulti non corrispondente a quello
effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria e' computato
il valore piu' basso tra i due e per la partecipazione alla massa
debitoria e' invece computato quello tra i due piu' alto, a meno che
venga provato che l'inesattezza della dichiarazione non fu
scientemente commessa.
In caso di mancanza di dichiarazione del valore da parte del
caricatore, sono assunte fino a prova contraria per base della
determinazione del valore, le indicazioni inserite dal caricatore
nella dichiarazione d'imbarco per quanto concerne la natura, la
qualita' e la quantita' delle cose caricate.
Ove tali indicazioni risultino inesatte, si applica il disposto
dell'articolo 470, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu
scientemente commessa.