(Codice della navigazione-art. 478)
                              Art. 478. 
            (Indicazioni del caricatore circa le merci). 
 
  Agli effetti della formazione cosi' della massa creditoria come  di
quella debitoria, in  caso  di  dichiarazione  di  valore  fatta  dal
caricatore all'inizio del viaggio, si presume sino a prova  contraria
che il valore effettivo delle merci al termine della spedizione o  al
termine del viaggio contributivo corrisponda a quello dichiarato. 
 
  Ove il  valore  dichiarato  risulti  non  corrispondente  a  quello
effettivo, per la partecipazione alla massa creditoria  e'  computato
il valore piu' basso tra i due e per  la  partecipazione  alla  massa
debitoria e' invece computato quello tra i due piu' alto, a meno  che
venga  provato  che  l'inesattezza   della   dichiarazione   non   fu
scientemente commessa. 
 
  In caso di mancanza  di  dichiarazione  del  valore  da  parte  del
caricatore, sono assunte  fino  a  prova  contraria  per  base  della
determinazione del valore, le  indicazioni  inserite  dal  caricatore
nella dichiarazione d'imbarco  per  quanto  concerne  la  natura,  la
qualita' e la quantita' delle cose caricate. 
 
  Ove tali indicazioni risultino inesatte,  si  applica  il  disposto
dell'articolo 470, a meno che venga provato che l'inesattezza non  fu
scientemente commessa.