(Codice della navigazione-art. 479)
                              Art. 479. 
      (Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento). 
 
  Se dopo la chiusura del regolamento  contributorio,  ma  prima  del
pagamento delle quote di contribuzione, le cose  sacrificate  vengono
in tutto o in parte ricuperate dai  proprietari,  il  regolamento  e'
riaperto per tener conto del valore delle cose  ricuperate,  a  norma
dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle  spese  sostenute
per il ricupero. 
 
  Se  il  ricupero  avviene  dopo  il  pagamento   delle   quote   di
contribuzione, il valore delle cose ricuperate e' ripartito fra tutti
i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno.  Tale
valore e' determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o
sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante
alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al  ricupero  e  di
quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.