Art. 479.
(Ricupero di cose sacrificate posteriore al regolamento).
Se dopo la chiusura del regolamento contributorio, ma prima del
pagamento delle quote di contribuzione, le cose sacrificate vengono
in tutto o in parte ricuperate dai proprietari, il regolamento e'
riaperto per tener conto del valore delle cose ricuperate, a norma
dell'articolo 473, lettera c, fatta deduzione delle spese sostenute
per il ricupero.
Se il ricupero avviene dopo il pagamento delle quote di
contribuzione, il valore delle cose ricuperate e' ripartito fra tutti
i contribuenti in ragione della quota contributiva di ciascuno. Tale
valore e' determinato alla stregua dei criteri di stima del riparto o
sulla base di quanto sia stato comunque possibile realizzare mediante
alienazione, fatta deduzione delle spese inerenti al ricupero e di
quelle di trasporto a destino o al luogo di vendita effettiva.