(Codice della navigazione-art. 480)
                              Art. 480. 
(Contribuzione per avarie comuni delle cose caricate sopra coperta). 
 
  I danni di  avaria  comunque  prodotti  alle  cose  caricate  sopra
coperta con o senza consenso del caricatore, nei viaggi marittimi che
superano le ottanta miglia di raggio dal porto di  caricamento,  sono
ripartiti esclusivamente tra gli interessati nella spedizione per  la
nave e per le merci caricate sopra coperta. 
 
  Alla sopportazione, gli interessati per la nave  contribuiscono  in
ragione di tutti i beni, ivi compresi i noli, per loro in rischio nel
corso della spedizione; gli altri interessati in ragione  del  valore
dei  beni  per  ciascuno  di  essi  in  rischio   sopra   coperta   e
dell'ammontare dei  noli  relativi,  quando  questi  siano  per  essi
medesimi in rischio. 
 
  La valutazione dei danni  ammessi  nella  massa  creditoria,  e  la
determinazione dei valori che costituiscono la massa debitoria,  sono
compiute secondo gli stessi criteri che  regolano  la  partecipazione
alle masse della contribuzione generale.