(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 449)
                              Art. 449. 
               (Domanda per l'assunzione di ricupero) 

 
  Chi intende assumere, a norma degli articoli 501 e 504 del  codice,
il ricupero di un relitto di mare, deve farne  domanda  ai  capo  del
compartimento  nella  cui  circoscrizione  si  trova  il  relitto  da
ricuperare. 
  Qualora la domanda sia fatta da chi non ha per primo presentato  la
denuncia  di  identificazione  del  relitto,  l'autorita'   marittima
mercantile  invita,  con   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, coloro che avrebbero diritto di preferenza  in  caso  di
concorso, a norma dell'articolo 501 del codice, a dichiarare entro un
termine non superiore a sessanta  giorni  se  intendano  assumere  il
ricupero. Trascorso tale termine, gli  interessati  che  non  abbiano
presentato la relativa domanda, decadono dal diritto e la  preferenza
prevista dall'articolo 501 del codice si  stabilisce  unicamente  fra
quelli che hanno presentato domanda. 
  Delle  domande  di  ricupero  presentate  all'autorita'   marittima
mercantile e' data notizia ai proprietari dei  relitti,  quando  sono
noti.