(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 450)
                              Art. 450. 
           (Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero) 

 
  Il  capo  del  compartimento,  prima   di   dare   l'autorizzazione
all'esecuzione delle operazioni di ricupero,  richiede  a  colui  che
intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante: 
    a) il  termine  entro  cui  saranno  iniziate  le  operazioni  di
ricupero; 
    b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse  possano
essere portate a compimento  ed  i  mezzi  con  i  quali  si  intende
effettuare il ricupero; 
    c) l'assunzione a proprio carico delle spese  occorrenti  per  il
ricupero; 
    d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere  i  relitti  di  venuti
d'intralcio alla navigazione salva  l'applicazione  dell'articolo  73
del codice; 
    e) l'elezione del  domicilio  legale  nei  comune  dove  ha  sede
l'ufficio compartimentale. 
  Ricevuta la dichiarazione, il  capo  del  compartimento,  dopo  gli
eventuali accertamenti, fissa il  termine  entro  cui  devono  essere
portate a compimento le operazioni di  ricupero;  il  termine  stesso
deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro  il  termine
stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il  capo  del
compartimento puo' revocare l'autorizzazione. 
  L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati  nelle
forme prescritte dai commi primo e terzo  dell'articolo  448  e  sono
comunicate all'autorita' doganale. 
  Qualora si proceda  ai  ricupero  in  spazi  acquei  che  siano  da
mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i
ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza
dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorita' doganale e non  ne
possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione,  fino
a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio  acquaceo  in  cui  si
procede al ricupero.