(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 451)
                              Art. 451. 
    (Costituzione del comandante detta nave a capo ricuperatore) 

 
  Il comandante di una nave naufragata, se intende  costituirsi  capo
ricuperatore ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo  505  del
codice, deve farne dichiarazione al capo del compartimento nella  cui
circoscrizione trovansi i relitti da ricuperare. 
  Della dichiarazione del comandante e' data dall'autorita' marittima
mercantile notizia al  proprietario  della  nave  naufragata,  quando
questa e' nazionale o, se e' straniera, al console  dello  Stato  nei
cui registri era iscritta.