(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 453)
                              Art. 453. 
      (Consegna delle cose ricuperate all'autorita' marittima) 

 
  L'autorita' marittima mercantile che a norma dell'articolo 502  del
codice riceve in consegna le cose ricuperate  deve  far  constare  il
fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare. 
  Il processo verbale deve contenere: 
    a) la descrizione degli oggetti  ricuperati,  con  le  principali
dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi; 
    b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei
mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero; 
    c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun  gruppo  di  oggetti
della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano,
con l'intervento di un funzionario  dell'amministrazione  doganale  e
quando occorra con l'assistenza di un perito; 
    d)  l'indicazione  del  grado  di  conservabilita'   delle   cose
ricuperate. 
  Il processo verbale e' sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se
e'  intervenuto,  dal  funzionario  dell'amministrazione  doganale  e
dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia e'
rimessa a chi ha  fatto  consegna  delle  cose  ricuperate,  un'altra
conservata nell'ufficio dell'autorita' che  lo  ha  compilato,  e  la
terza trasmessa al capo del compartimento.