(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 454)
                              Art. 454. 
     (Assunzione del ricupero da parte dell'autorita' marittima) 

 
  L'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 507 del codice  deve
essere  affisso  nell'albo  dell'ufficio  compartimentale,   nonche',
quando si tratta di  relitti  di  notevole  entita',  pubblicato  nel
giornale degli annunzi legali e  deve  essere  trasmesso  a  tutti  i
compartimenti per la affissione.