(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 455)
                              Art. 455. 
(Cessazione  del  ricupero  operato  dall'autorita'   marittima   per
        assunzione delle operazioni da parte dei proprietari) 

 
  Se, durante  il  corso  delle  operazioni  compiute  dall'autorita'
marittima mercantile, i proprietari intendono assumere il ricupero  a
norma del secondo comma dell'articolo 507 del  codice,  devono  farne
dichiarazione all'autorita' medesima. 
  Ricevuto il rimborso delle spese sostenute,  l'autorita'  marittima
mercantile consegna ai proprietari le cose eventualmente  ricuperate.
Il rimborso e la consegna sono fatti constare  con  processo  verbale
redatto  in  duplice  esemplare,  dei  quali  uno  e'  rimesso   agli
interessati e l'altro e' conservato presso l'ufficio. 
  Qualora le spese per il ricupero eseguito dall'autorita'  marittima
mercantile siano state coperte  in  tutto  o  in  parte  mediante  la
vendita  delle  cose  ricuperate,   a   norma   del   secondo   comma
dell'articolo 508 del codice, della  circostanza  e'  fatta  speciale
menzione nel processo verbale e ai proprietari, e' fatta consegna dei
documenti relativi alla vendita, nonche'  della  somma  eventualmente
residuata.