(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 456)
                              Art. 456. 
(Compimento delle  operazioni  di  ricupero  eseguito  dall'autorita'
                             marittima) 

 
  L'autorita' marittima mercantile al  termine  delle  operazioni  di
ricupero redige processo verbale contenente le indicazioni  stabilite
dal secondo comma dell'articolo 453. 
  Il processo verbale e' sottoscritto dal perito, se  e'  intervenuto
per  la  determinazione  del  valore  delle  cose   riciperate,   dal
funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita'  marittima
mercantile che lo ha compilato.