(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 457)
                              Art. 457. 
       (Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate) 

 
  All'atto del ritiro  delle  cose  ricuperate,  il  proprietario  e'
tenuto al pagamento delle spese incontrate per  il  ricupero  operato
dall'autorita' marittima mercantile ovvero  delle  indennita'  e  del
compenso spettante al ricuperatore, nonche' delle spese di custodia. 
  L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale in
triplice esemplare, sottoscritto anche dal  proprietario  delle  cose
ricuperate  e  dal  rappresentante   dell'amministrazione   doganale,
facendo constare l'avvenuto pagamento  delle  spese.  Una  copia  del
processo verbale e' rimessa  al  proprietario  delle  cose  ritirate,
l'altra e' conservata nell'ufficio, e la terza e' tra smessa al  capo
del compartimento.