Art. 249. (Art. 72 del Testo Unico) EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA PER IL TRASPORTO DI PERSONE Le macchine agricole semoventi per effettuare il trasporto di persone, che comunque non puo' essere superiore a due oltre al conducente, debbono essere equipaggiate con sedili solidamente fissati alla carrozzeria in posizione tale che la persona seduta non sporga dalla sagoma del veicolo. Detti sedili debbono essere muniti di spalliera alta almeno 20 centimetri e di braccioli, per tutta la lunghezza delle estremita' laterali, della stessa altezza. La larghezza del sedile per ciascun posto noti dovra' essere inferiore a 40 centimetri, la profondita' a centimetri 30 e l'altezza dovra' essere tale da consentire l'appoggio dei piedi. I rimorchi agricoli per effettuare il trasporto di persone debbono essere di tipo omologato a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico. Dovranno inoltre essere muniti di sospensione elastica e di occhione di tipo approvato. Il veicolo trattore dovra' essere anche esso munito di gancio di tipo approvato. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, debbono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente ai longheroni del telaio. Si esclude l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio ed anche la possibilita' di appoggio delle persona alle sponde stesse; pertanto i sedili debbono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 30 centimetri e di braccioli, alle estremita' laterali, alti almeno 20 centimetri. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovra' essere inferiore a 40 centimetri, la profondita' non inferiore a 30 centimetri. La corsia tra due file di sedili non dovra' essere inferiore a 35 centimetri, misurata all'altezza del piano del sedile. Il rimorchio durante il trasporto delle persone deve essere equipaggiato con centine e tendone per tutta la sua lunghezza, ovvero con sponde alte non meno di 90 centimetri, e munito di scala mobile per la salita e la discesa dei passeggeri. Il numero delle persone trasportabili e' commisurato al numero dei posti a sedere e comunque mai superiore a 20. Inoltre la somma del peso delle persone trasportate, determinato assumendo convenzionalmente il peso di ciascuna persona pari a 70 Kg. piu' 10 di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato non dovra' superare il peso complessivo, assegnato al rimorchio stesso in sede di omologazione.