(Regolamento-art. 465)
 
                              Art. 465. 
 
  Al 30 giugno di ogni anno i  tesorieri  provinciali  allibrano  nei
registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per  le  somme
realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi  che  le
Intendenze di finanza hanno  emessi  durante  l'anno  e  che  fossero
pagati soltanto in parte. 
 
  Le Intendenze di finanza operano  la  riduzione  di  tali  note  ed
ordini, regolano in conformita' le fatte allibrazioni, e per le quote
insoddisfatte  e  dovute  rilasciano  nuovi  ordini  individuali  con
imputazione al conto dei residui, quando i  creditori  richiedano  il
pagamento del loro credito, e questo non sia caduto in prescrizione a
termini di legge.