Art. 465. Al 30 giugno di ogni anno i tesorieri provinciali allibrano nei registri e comprendono definitivamente nei loro conti, per le somme realmente pagate, le note nominative e gli ordini collettivi che le Intendenze di finanza hanno emessi durante l'anno e che fossero pagati soltanto in parte. Le Intendenze di finanza operano la riduzione di tali note ed ordini, regolano in conformita' le fatte allibrazioni, e per le quote insoddisfatte e dovute rilasciano nuovi ordini individuali con imputazione al conto dei residui, quando i creditori richiedano il pagamento del loro credito, e questo non sia caduto in prescrizione a termini di legge.