Art. 466. Le note nominative e gli ordini delle Intendenze di finanza, tanto collettivi quanto individuali, emessi durante l'anno finanziario e rimasti del tutto insoddisfatti al 30 giugno, continueranno a rimanere presso i tesorieri e gli agenti pagatori, e potranno essere pagati per tutto l'esercizio successivo, purche' ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art. 459. Scorso tale termine, non potranno piu' essere pagati e dovranno essere restituiti entro il 5 di luglio alle Intendenze di finanza per l'annullamento, salvo il diritto ai creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo il disposto dell'art. 177 del presente regolamento. La nuova imputazione al conto de' residui sara' operata dalle Intendenze di finanza la sera del 30 giugno o la mattina del 1° luglio, nelle note ed ordini anzidetti che trovansi presso le tesorerie provinciali; e sara' eseguita su' titoli pagati dagli agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto in cui questi li presenteranno con la loro fattura di versamento.