(Regolamento-art. 466)
 
                              Art. 466. 
 
  Le note nominative e gli ordini delle Intendenze di finanza,  tanto
collettivi quanto individuali, emessi durante  l'anno  finanziario  e
rimasti  del  tutto  insoddisfatti  al  30  giugno,  continueranno  a
rimanere presso i tesorieri e gli agenti pagatori, e potranno  essere
pagati per tutto  l'esercizio  successivo,  purche'  ne  sia  variata
l'imputazione dalla competenza al conto dei residui a mente dell'art.
459. 
 
  Scorso tale termine, non potranno piu'  essere  pagati  e  dovranno
essere restituiti entro il 5 di luglio alle Intendenze di finanza per
l'annullamento,  salvo  il  diritto  ai  creditori  di  chiederne  la
rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto secondo
le disposizioni del Codice civile o di leggi  speciali,  e  salvo  il
disposto dell'art. 177 del presente regolamento. 
 
  La nuova imputazione al  conto  de'  residui  sara'  operata  dalle
Intendenze di finanza la sera del 30  giugno  o  la  mattina  del  1°
luglio, nelle  note  ed  ordini  anzidetti  che  trovansi  presso  le
tesorerie provinciali; e  sara'  eseguita  su'  titoli  pagati  dagli
agenti fuori del capoluogo di provincia all'atto  in  cui  questi  li
presenteranno con la loro fattura di versamento.