(Regolamento-art. 468)
 
                              Art. 468. 
 
  Le Intendenze di finanza compilano per ciascun capitolo di bilancio
altrettanti elenchi separati di tutte le rate, o  quote  di  rate  di
spese fisse scadute  e  non  pagate  a  tutto  giugno,  indicando  in
distinte colonne gli anni cui le somme si riferiscono, ed in apposita
sede l'importo di quelle rate  o  quote  che,  scadute  anteriormente
all'ultimo  quinquennio,   sono   ritenute   perente   agli   effetti
amministrativi (1). 
 
  I  totali  di  ciascuno  di   detti   elenchi   saranno   riassunti
separatamente, per ogni Amministrazione centrale cui le  spese  fanno
carico, in un foglio di epilogo. 
 
  Per i residui  delle  pensioni  vecchie  e  nuove  si  compileranno
distinti elenchi da riassumersi in uno speciale riepilogo. 
 
  Questi elenchi ed epiloghi saranno trasmessi non piu' tardi del  10
luglio alle  Ragionerie  delle  Amministrazioni  centrali  le  quali,
fattane la verificazione coi propri  conti  correnti  ed  accertatone
l'importo,  comprenderanno  nel  conto  consuntivo  tanto  i  residui
passivi quanto le economie. 
 
  Per le note di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'anno
finanziario, ne  sia  o  non  ne  sia  stato  ordinato  il  pagamento
nell'anno precedente, le Intendenze di finanza,  dietro  domanda  dei
creditori e quando il loro diritto non sia prescritto o  perento,  ne
ordinano il pagamento con  imputazione  della  spesa  al  nuovo  anno
finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente. 
 
  Scaduti  i  termini  utili  ad  esigere  le  rate  di  spese  fisse
insoddisfatte, i fondi relativi passano in economia,  mediante  ruoli
di eliminazione emessi dalle rispettive Amministrazioni centrali. 
 
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          (1.) Art. 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.