Art. 468. Le Intendenze di finanza compilano per ciascun capitolo di bilancio altrettanti elenchi separati di tutte le rate, o quote di rate di spese fisse scadute e non pagate a tutto giugno, indicando in distinte colonne gli anni cui le somme si riferiscono, ed in apposita sede l'importo di quelle rate o quote che, scadute anteriormente all'ultimo quinquennio, sono ritenute perente agli effetti amministrativi (1). I totali di ciascuno di detti elenchi saranno riassunti separatamente, per ogni Amministrazione centrale cui le spese fanno carico, in un foglio di epilogo. Per i residui delle pensioni vecchie e nuove si compileranno distinti elenchi da riassumersi in uno speciale riepilogo. Questi elenchi ed epiloghi saranno trasmessi non piu' tardi del 10 luglio alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali le quali, fattane la verificazione coi propri conti correnti ed accertatone l'importo, comprenderanno nel conto consuntivo tanto i residui passivi quanto le economie. Per le note di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'anno finanziario, ne sia o non ne sia stato ordinato il pagamento nell'anno precedente, le Intendenze di finanza, dietro domanda dei creditori e quando il loro diritto non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo anno finanziario nel conto speciale dei residui dell'anno precedente. Scaduti i termini utili ad esigere le rate di spese fisse insoddisfatte, i fondi relativi passano in economia, mediante ruoli di eliminazione emessi dalle rispettive Amministrazioni centrali. --------------- (1.) Art. 32 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.