Art. 129. (Disciplina applicabile ai depositi strutturati) 1. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del Libro III e gli articoli 124 e 126. 2. Gli intermediari di cui all'articolo 87 che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV. 3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.