(Allegato-art. 129)
 
                              Art. 129. 
 
          (Disciplina applicabile ai depositi strutturati) 
 
  1. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) che
offrono o raccomandano, anche mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli
articoli 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  58,
59, 60, 61, nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII  e  IX  del
Libro III e gli articoli 124 e 126. 
 
  2.  Gli  intermediari  di  cui  all'articolo  87  che   offrono   o
raccomandano, anche mediante tecniche di  comunicazione  a  distanza,
depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro IV. 
 
  3.  Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle   banche   non
autorizzate  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.