(Allegato-art. 130')
 
                              Art. 130. 
 
(Disciplina  applicabile  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli
               strumenti finanziari emessi da banche) 
 
  1. Gli intermediari di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) che
offrono o raccomandano, anche mediante tecniche  di  comunicazione  a
distanza, prodotti  finanziari  diversi  dagli  strumenti  finanziari
emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli  36,
37, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 53, 54, 55,  56,  57,  58,  59,  60,  61,
nonche' le disposizioni di cui ai Titoli VIII e IX del  Libro  III  e
gli articoli 124 e 126. 
 
  2.  Gli  intermediari  di  cui  all'articolo  87  che   offrono   o
raccomandano, anche mediante tecniche di  comunicazione  a  distanza,
prodotti finanziari diversi  dagli  strumenti  finanziari  emessi  da
banche rispettano le disposizioni del Libro IV. 
 
  3.  Il  presente  articolo  si  applica  anche  alle   banche   non
autorizzate  alla  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'  di
investimento che offrono o raccomandano prodotti  finanziari  diversi
dagli strumenti finanziari.