ART. 263
Riserve delle societa' cooperative e loro consorzi
(articolo 12 legge 16 dicembre 1977, n. 904; articolo 3 legge 18
febbraio 1999, n. 28; articolo 6, comma 1, decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112; articolo 21 comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 266, comma 1, 267,
comma 3, 271, commi 1 e 2, 272, commi da 1 a 3 e 274, non concorrono
a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro
consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione
che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo
scioglimento.
2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione delle
somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle
societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso
che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e'
consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre
che non si dia luogo a distribuzione di utili ai soci cooperatori
fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli utili
netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono altresi' a
formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e loro
consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate
ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle
leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al primo
periodo e' applicabile solo se determina un utile o un maggior utile
da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente
comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 1997.