(Testo unico imposte sui redditi-art. 263)
                              ART. 263 
         Riserve delle societa' cooperative e loro consorzi 
(articolo 12 legge 16 dicembre 1977, n.  904;  articolo  3  legge  18
febbraio 1999, n. 28; articolo 6, comma 1,  decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
 2002, n. 112; articolo 21 comma 10, legge 27 dicembre 1997, n. 449) 
 
1. Fermo restando quanto disposto negli articoli 266, comma  1,  267,
comma 3, 271, commi 1 e 2, 272, commi da 1 a 3 e 274, non  concorrono
a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro
consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili,  a  condizione
che sia esclusa la possibilita' di  distribuirle  tra  i  soci  sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto  del  suo
scioglimento. 
2. La disposizione di cui al comma 1, riguardante l'esclusione  delle
somme destinate a riserve indivisibili dal reddito  imponibile  delle
societa' cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi  nel  senso
che  l'utilizzazione  delle  riserve  a  copertura  di   perdite   e'
consentita e non comporta la decadenza dai benefici  fiscali,  sempre
che non si dia luogo a distribuzione di  utili  ai  soci  cooperatori
fino a quando le riserve non siano state ricostituite. 
3. Il comma 1 non si applica alla quota del 10 per cento degli  utili
netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, non concorrono  altresi'  a
formare il reddito  imponibile  delle  societa'  cooperative  e  loro
consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate
ai sensi degli articoli 65 e 92, diverse da quelle riconosciute dalle
leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui  al  primo
periodo e' applicabile solo se determina un utile o un maggior  utile
da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del  presente
comma si applica dal periodo d'imposta in  corso  alla  data  del  31
dicembre 1997.