ART. 264
Rivalutazione delle quote o delle azioni
(articolo 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n. 59; articolo
17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)
1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono destinare una
quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i
limiti massimi di cui all'articolo 2525 del codice civile, purche'
nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili
stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e
alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei
limiti di cui al comma 1, non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e'
soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo
24 marzo 2025, n. 33, e degli articoli 70 e 98, a carico dei soli
soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino
a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle
azioni.
4. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 non concorre a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette entro i limiti e alle
condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023.