(Testo unico imposte sui redditi-art. 264)
                              ART. 264 
              Rivalutazione delle quote o delle azioni 
(articolo 7, commi da 1 a 3, legge 31 gennaio 1992, n.  59;  articolo
17-bis, comma 1, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
         modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) 
 
1. Le societa' cooperative e i loro consorzi  possono  destinare  una
quota degli utili di  esercizio  ad  aumento  gratuito  del  capitale
sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i
limiti massimi di cui all'articolo 2525 del  codice  civile,  purche'
nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate
dall'istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  per   il   periodo
corrispondente a quello  dell'esercizio  sociale  in  cui  gli  utili
stessi sono stati prodotti. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e
alle quote dei soci sovventori. 
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale  sociale,  nei
limiti di cui al  comma  1,  non  concorrono  a  formare  il  reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale e'
soggetto a imposta, ai sensi dell'articolo  55  del  testo  unico  in
materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo
24 marzo 2025, n. 33, e degli articoli 70 e 98,  a  carico  dei  soli
soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato  fino
a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o  delle
azioni. 
4. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi,  la  quota
di utili di cui  al  comma  3  non  concorre  a  formare  il  reddito
imponibile ai fini delle  imposte  dirette  entro  i  limiti  e  alle
condizioni  prescritte  dal  regolamento  (UE)  n.  2023/2831   della
Commissione, del 13 dicembre 2023.